Senza attività lucrativa

Moduli

Questionario per l'affiliazione di persone senza attività lucrativa
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Opuscoli

2.03 - Contributi delle persone senza attività lucrativa all’AVS, all’AI e alle IPG
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6.08 - Assegni familiari
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Persone che non esercitano un'attività lucrativa

L’AVS distingue tra persone che esercitano e persone che non esercitano un’attività lucrativa. Chi va in pensione anticipata può aderire alla Cassa di compensazione delle banche svizzere in qualità di persona senza attività lucrativa a condizione di essere stato precedentemente affiliato alla cassa come lavoratore indipendente (contributi personali) o dipendente (contributi versati tramite il datore di lavoro). L'adesione è possibile a partire dall'inizio dell'anno civile in cui la persona interessata compie 58 anni (ad eccezione dei coniugi senza attività lucrativa).

Sono considerate persone senza attività lucrativa tutte le persone di nazionalità svizzera o straniera che risiedono in Svizzera e che non percepiscono nessun reddito o il cui reddito è di poco conto, e in particolare:

  • le persone pensionate anticipatamente
  • le persone divorziate / e vedove e i vedovi
  • i coniugi (non ancora in età pensionabile) di persone pensionate
  • i coniugi di persone con un’attività lucrativa all’estero
  • gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa, ma i cui contributi pro­venienti da tale attività (inclusi i contributi del datore di lavoro) sono inferiori a 514 franchi all’anno (cioè alla quota dovuta per un reddito annuo lordo di 4'851 franchi)
  • gli assicurati che non esercitano durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno e i cui contributi provenienti dall’attività lucrativa (inclusi i contributi del datore di lavoro) corrispondono a meno della metà dei contributi che dovrebbero versare come persone senza attività lucra­tiva. È considerato persona che non esercita durevolmente un’attività lucrativa a tempo pieno chi ne esercita una per meno di 9 mesi nel corso di un anno civile oppure per meno del 50 % del tempo abitual­mente consacrato al lavoro.

Calcolo dei contributi

Il calcolo dei contributi all’AVS, all’AI e alle IPG si basa sulla sostanza e sul reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20. Per le persone coniugate (indipendentemente dal regime matrimoniale dei beni), i contributi sono calcolati per ogni coniuge sulla base della metà della sostanza coniugale e del reddito conseguito sotto forma di rendita.

Per il calcolo dei contributi, le persone coniugate sono considerate tali per tutto l’anno civile in cui hanno contratto matrimonio e come persone non sposate per tutto l’anno civile in cui è pronunciato il divorzio. I coniugi sono considerati sposati sino al momento del decesso di uno dei due e il coniuge superstite come non coniugato per il resto dell’anno.

Il patrimonio è determinato in base alle disposizioni della legge fiscale che disciplina il calcolo del patrimonio netto, escluse le deduzioni fiscali cantonali.

Il valore dell’immobile rispettivamente della proprietà fondiaria viene rettificato in base al valore di ripartizione. Questo coefficiente correttore viene utilizzato per convertire le valutazioni cantonali delle imposte sugli immobili e le proprietà fondiaria per l’AVS/AI/IPG a livello uniforme per tutta la Svizzera.

La sostanza e il reddito conseguito sotto forma di rendita moltiplicato per 20 determinano la sostanza definitiva. Il contributo annuale da versare è quindi determinato in base alla tabella dei contributi per persona senza attività lucrativa.

Al seguente link trova tutte le informazioni necessarie (opuscoli, direttive e tabelle). E anche possibile calcolare i contributi per persone senza attività lucrativa.

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ueberblick/beitraege.html

Procedura di riscossione

Di regola i contributi d’acconto vengono pagati trimestralmente.  I contributi definitivi sono fissati sulla base della tassazione fiscale. Le casse di compensazione calcolano la differenza tra i contributi d’acconto versati e i contributi definitivi.

I contributi versati sul reddito da un lavoro a tempo parziale possono essere sottratti da quelli dovuti in qualità di persone senza attività lucrativa.

Coniugi

Le persone senza attività lucrativa non sono tenute al pagamento di contributi propri se il coniuge esercita un’attività lucrativa ai sensi dell’AVS e versa contributi pari ad almeno 1'028 franchi all’anno (il doppio del contributo minimo dal 2023).

Interessi di mora e interessi compensativi

In base alle informazioni trasmesse dalla persona senza attività lucrativa o agli elementi dell'anno precedente, la cassa di compensazione stima i contributi d'acconto provvisori all'inizio dell'anno di contribuzione.

I contributi definitivi sono fissati sulla base della tassazione fiscale. La sostanza imponibile e il reddito sotto forma di rendita viene annunciato alle casse di compensazione dall’ufficio delle imposte. La differenza tra i contributi d'acconto determinati provvisoriamente e i contributi definitivi viene rimborsata o messa in fattura successivamente dalla cassa di compensazione.

In caso di variazioni notevoli del reddito o della situazione finanziaria si consiglia di informare la cassa di compensazione in modo tale da adeguare i contributi d'acconto. Se la differenza tra i contributi d'acconto e quelli definitivi è superiore al 25 %, verranno applicati gli interessi di mora del 5 % all'anno.

Se la persona senza attività lucrativa ha pagato i contributi non dovuti (p. es. contributi d’acconto più elevati di quelli definitivi), la cassa di compensazione versa interessi compensativi del 5 %. Gli interessi decorrono dal 1° gennaio seguente la fine dell’anno per cui sono stati pagati i contributi.

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