UE
In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE, alle relazioni con gli Stati membri dell'UE sono applicabili a partire dal 1° aprile 2012 le disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/04 e del relativo Regolamento d'applicazione n. 987/09, che reggono il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei.
AELS
I Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sono anche applicabili in seno all'AELS (Convenzione AELS). Le iscrizioni degli Stati dell'AELS negli allegati non sono incluse. I Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 si applicano solo in alcuni casi (cfr. le disposizioni transitorie dei Regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009). Con i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si applicano le stesse regole di coordinamento sia nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati membri dell’UE che in quelli tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS. I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 non si applicano invece alle situazioni che riguardano al contempo la Svizzera, l’UE e l’AELS, poiché non esiste un «accordo quadro». L’ALC e la Convenzione AELS non sono infatti correlati e il loro campo d’applicazione si limita ai cittadini degli Stati contraenti del rispettivo accordo. Le disposizioni dell’ALC non si applicano quindi, per esempio, a un cittadino del Liechtenstein che risiede in Austria e lavora in Svizzera.
Stati contraenti
La Svizzera ha concluso accordi di sicurezza sociale con 44 Stati. Scopo primario ne sono la parità di trattamento dei cittadini degli Stati contraenti, la definizione della legislazione applicabile e il versamento all'estero delle prestazioni finanziate mediante contributi.
Assoggettamento assicurativo e convenzioni di sicurezza sociale
L’attività lucrativa transfrontaliera rappresenta oggi una realtà professionale ampiamente diffusa in tutto il mondo. In Svizzera i lavoratori stranieri sono oltre il 30 %, di cui un quinto frontalieri residenti nei Paesi confinanti. La copertura assicurativa tra più Stati è disciplinata da diverse convenzioni. L'opuscolo 2.12 Assoggettamento assicurativo vi informa in qualità di datore di lavoro sullo stato assicurativo dei vostri dipendenti nel contesto internazionale.
Con quali Stati la Svizzera ha stipulato una convenzione di sicurezza sociale?
Stati membri dell’UE Cina Macedonia Stait membri dell’AELS Corea del Sud Montenegro Australia Filippine Repubblica di San Marino Bosnia-Erzegovina Giappone Serbia Brasile India Turchia Canada Israele Uruguay Cile Kosovo USA * Convenzione con l’ex Iugoslavia Ulteriori informazioni sugli accordi di sicurezza sociale sono disponibili al seguente link:
Attività lavorativa contemporanea in più Stati
L’Accordo con l’UE e la Convenzione AELS prevedono l’assoggettamento alla legislazione di un solo Stato. Questa regola non si applica alle persone che esercitano un’attività lucrativa e non sono cittadine di uno Stato dell’UE, dell’AELS o della Svizzera. Ad esse si applicano le convenzioni di sicurezza sociale oppure la LAVS (Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti). Le seguenti costellazioni vengono diversificati: L’obbligo assicurativo viene esaminato nel caso specifico dalla cassa di compensazione tramite il modulo Verifica dell’obbligo di contribuzione per attività in diversi paesi dell’UE/AELS e la Svizzera e confermato mediante il modulo A1 (Attestazione relativa alla legislazione applicabile). * Nel caso di pluriattività per un datore di lavoro (p.es. rappresentanti gestionali, attività di telelavoro etc.) Si prega di usare il modulo Foglio d’aiuto per il rilascio dell’attestazione A1 in caso di pluriattività per un datore di lavoro in almeno due stati della Svizzera e dell’UE/AELS della nostra cassa di compensazione.
Distacco
La nozione di distacco implica che un lavoratore subordinato adempie temporaneamente un mandato in un altro Paese per conto del suo datore di lavoro o che un indipendente si reca temporaneamente in un altro Paese e vi esercita un’attività simile. Il distacco è soggetto alle condizioni seguenti: Su richiesta, l'UFAS può, con il consenso dell'autorità estera, prorogare il distacco nell'interesse dei dipendenti fino ad un massimo di 6 anni. Qui di seguito trovate una panoramica dei periodi di distacco indicati e un'eventuale proroga sulla base delle convenzioni di sicurezza sociale. Norvegia* Distacco: 1 anno Danimarca* Distacco: 24 mesi Uruguay Distacco: 24 mesi Italia* Distacco: 1 anno Bosnia ed Erzegovina Distacco: 36 mesi Australia Distacco: 60 mesi Giappone Distacco: 60 mesi Canada/Québec Distacco: 60 mesi Belgio** Distacco: 12 mesi Paesi Bassi** Distacco: 24 mesi Cina Distacco: 72 mesi Austria* Distacco: 24 mesi *Solo per cittadini di Stati non contraenti; per i cittadini nazionali v. N.2024 segg
Proroga: fino a 3 anni
Proroga: fino a 3 anni
Proroga: fino a 4 anni
San Marino
Proroga: fino a 6 anni
Cile
Proroga: fino a 6 anni
Liechtenstein*
Proroga: fino a 6 anni
Proroga: fino a 6 anni (senza consenso)
USA
Proroga: fino a 6 anni e 1/2
Proroga: fino a 5 anni
Proroga: fino a 5 anni
India
Corea del Sud
Nessuna proroga
Bulgaria*
Cipro*
Croazia*
Filippine
Finlandia*
Francia*
Germania*
Gran Bretagna*
Grecia*
Irlanda*
Israele
Lussemburgo*
Macedonia
Montenegro
Portogallo*
Repubblica ceca*
Serbia
Slovacchia*
Slovenia*
Spagna*
Svezia*
Turchia
Ungheria*
Proroga: fino a 6 anni
Distacco dalla Svizzera in uno Stato dell’UE od AELS
Concerne: Certificato di distacco Un datore di lavoro che desidera distaccare una persona o un lavoratore indipendente che desidera distaccarsi per al massimo 24 mesi trasmette una Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero alla sua cassa di compensazione AVS. Se le condizioni necessarie per il distacco sono soddisfatte, la cassa di compensazione AVS emette l’attestazione A1 e la consegna al datore di lavoro (che la trasmetterà a sua volta al lavoratore distaccato) o al lavoratore indipendente. Distacco a lungo termine Se il periodo di distacco di 24 mesi è insufficiente, il datore di lavoro può inoltrare, nell’interesse del lavoratore, una Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Effetti del distacco Durante il periodo di distacco sono determinanti i diritti e gli obblighi secondo la legislazione svizzera. Il dipendente distaccato e il suo datore di lavoro continuano dunque a versare i contributi alle seguenti assicurazioni: AVS, AI, indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD), previdenza professionale (PP), assicurazione contro gli infortuni (AINF) e assegni familiari (AF). Allo stesso modo, il lavoratore indipendente continua a versare contributi ai singoli rami della sicurezza sociale svizzera ai quali è assoggettato.
L’UFAS cercherà di concludere un accordo speciale ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento n. 883/2004 con l’autorità estera competente del Paese dell’attività temporanea. Se un accordo speciale è concluso, il datore di lavoro riceve una conferma da parte dell’UFAS in cui si specifica che la legislazione svizzera continua ad essere applicabile. Per i lavoratori indipendenti vale la medesima procedura.
Se fin dall’inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non sarà sufficiente per adempiere ai compiti, si può inoltrare, nell’interesse del lavoratore, una richiesta di distacco di lunga durata direttamente all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Secondo la prassi svizzera, una proroga o un distacco di lunga durata sono richiesti alle autorità dello Stato in cui viene esercitata l’attività temporanea a condizione che il distacco non superi complessivamente la durata di 5-6 anni.
Il lavoratore distaccato, e in linea di principio i familiari che non esercitano alcuna attività lucrativa, rimangono affiliati all’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal) in Svizzera e conservano il diritto ad assegni familiari svizzeri.
La persona distaccata non è tenuta di versare contributi alle assicurazioni sociali del Paese in cui viene esercitata l’attività temporanea, ma non può nemmeno percepirne prestazioni a carico di quel Paese.
Distacco dalla Svizzera in uno Stato contraente
Concerne: Certificato di distacco Un datore di lavoro che desideri distaccare una persona trasmette una Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero alla sua cassa di compensazione AVS. Proroga del distacco: Accordo speciale Se la durata prevista per il distacco nello Stato contraente non è sufficiente per adempiere ai compiti, il datore di lavoro e il lavoratore possono, prima della scadenza del termine, inoltrare congiuntamente una Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Ripercussioni del distacco sulla sicurezza sociale Durante il periodo di distacco rimane applicabile la legislazione svizzera in tutti gli ambiti delle assicurazioni sociali, anche se la convenzione non ne contempla la totalità. Il lavoratore distaccato continua dunque a versare i contributi alle seguenti assicurazioni: assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS), assicurazione per l’invalidità (AI), indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD) e previdenza professionale (PP). Il mantenimento della copertura assicurativa si estende anche all’assicurazione malattie (AMal) e a quella contro gli infortuni (AINF). Il lavoratore distaccato riceve inoltre assegni familiari come se lavorasse in Svizzera.
In questo documento la cassa di compensazione ed eventualmente l’assicuratore-infortuni competente confermano che durante il distacco all’estero, che non può superare il periodo massimo previsto a questo scopo dalla convenzione, il lavoratore rimarrà assicurato secondo la legislazione svizzera.
Prima del distacco il lavoratore deve essere stato assicurato in Svizzera e da parte del datore di lavoro vi deve essere l’intenzione di mantenere il rapporto di lavoro anche dopo il rientro dall’estero.
Il certificato va inoltrato all’organo d’assicurazione competente del luogo dove viene esercitata l’attività lucrativa.
Per principio, secondo la prassi svizzera l’UFAS trasmette la richiesta di proroga alle autorità dello Stato in questione a condizione che il distacco non superi complessivamente la durata massima di 5 - 6 anni.
Se la richiesta viene accettata, la decisione viene comunicata agli organi d’assicurazione interessati e ai richiedenti.
La persona distaccata non è obbligata a versare contributi all’assicurazione sociale del Paese d’impiego, nella misura in cui la convenzione copra il ramo assicurativo in questione. Tuttavia poche sono le convenzioni che regolano la totalità dei rami assicurativi; la maggior parte di esse non contempla, in particolare, l’assicurazione malattie e quella contro la disoccupazione. In questi casi lo Stato contraente non è quindi tenuto a esonerare i lavoratori distaccati dall’obbligo di versare contributi
Prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria
Concerne: Per un distacco dalla Svizzera in un Stato non contraente vale il principio della territorialità, da quale ogni persona è assoggettata di principio al diritto dello Stato in cui soggiorna. Altre assicurazioni Previdenza professionale Assicurazione contro gli infortuni Assicurazione malattie Assegni familiari Nota Il mantenimento dell’assicurazione conformemente al diritto svizzero non ha ripercussioni sulle assicurazioni del Paese in cui la persona lavora. Vi possono quindi essere casi di doppia assicurazione.
Secondo il principio della territorialità ogni persona sottostà, in linea di massima, al diritto dello Stato in cui risiede.
Nel caso in cui siano state assicurate durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima del distacco, indipendentemente dalla loro cittadinanza, le persone attive all’estero per un datore di lavoro svizzero che versa loro uno stipendio possono, con l’accordo di quest’ultimo, rimanere affiliate all’AVS/AI/IPG e all’AD. Il lavoratore e il datore di lavoro devono, in questo caso, inoltrare congiuntamente una richiesta scritta in tal senso alla cassa di compensazione competente.
I datori di lavori che distaccano lavoratori in uno Stato non contraente devono richiedere alla propria cassa di compensazione una Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero.
La richiesta dev’essere inoltrata al più tardi entro 6 mesi dal giorno in cui il salariato ha adempiuto alle condizioni necessarie per il mantenimento dell’assicurazione obbligatoria. Scaduto questo termine non è più possibile mantenere l’assicurazione.
Il mantenimento dell’AVS/AI permette di rimanere affiliati anche alla previdenza professionale.
In caso di distacco in uno Stato non contraente la persona interessata continuerà ad essere coperta dall’assicurazione contro gli infortuni per due anni. Su richiesta, l’assicuratore-infortuni competente può prolungare questo periodo fino ad un massimo di sei anni.
I lavoratori distaccati all’estero per un periodo limitato rimangono assoggettati all’obbligo assicurativo in Svizzera durante due anni (l'assicurazione di base). L’assicuratore-malattie competente può prolungare la copertura assicurativa fino ad un massimo di sei anni. L'impatto sulle coperture assicurative supplementari dovrebbe essere chiarito in anticipo con l'assicurazione sanitaria competente.
I lavoratori che continuano ad essere assicurati presso l’AVS hanno diritto agli assegni familiari svizzeri. Il loro importo è adattato al potere d’acquisto del Paese di residenza.
Persone senza attività lucrativa all'estero
Coniugi senza attività lucrativa di persone attive assicurate nella Svizzera La legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti prevede che, a determinate condizioni, le persone senza attività lucrativa domiciliate all'estero possano aderire all'assicurazione obbligatoria. La Dichiarazione di adesione dell'assicurazione obbligatoria per il coniuge senza attività lucrativa con domicilio all'estero deve essere presentata alla cassa di compensazione a cui è affiliato il datore di lavoro della persona con attività lucrativa. Se la di dichiarazione di adesione viene presentata entro sei mesi, l'assicurazione obbligatoria è continuata senza interruzioni. Allo scadere del suddetto termine, l'assicurazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di adesione. Coniugi senza attività lucrativa di persone attive assicurate all'estero Una persona che non esercita un'attività lucrativa e che ha il suo domicilio in Svizzera, il cui coniuge esercita un'attività lucrativa in uno Stato contraente e che è soggetto all'assicurazione obbligatoria locale o che continua a rimanere assicurato nel Paese di provenienza nonostante l'attività lavorativa in Svizzera, è assoggettata all'obbligo di versare i contributi in qualità di persona non esercitante un'attività lucrativa. La Cassa di compensazione responsabile del versamento dei contributi è la Cassa di compensazione cantonale nel luogo di domicilio. Le persone che continuano a rimanere assicurate nel Paese di provenienza in virtù della convenzione di sicurezza sociale.
Ai fini dell'adesione, la persona senza attività lucrativa deve soddisfare i seguenti requisiti:
Eccezioni
Assicurazione facoltativa
I cittadini svizzeri o di uno Stato dell’UE e dell’AELS che lasciano la Svizzera non sono più assicurati all’AVS/AI/IPG obbligatoria e possono, a certe condizioni, affiliarsi all’AVS/AI facoltativa. Condizioni La domanda di adesione è individuale. Ogni membro della famiglia deve presentare una domanda. Ulteriori informazioni sull'assicurazione facoltativa si trovano nell'opuscolo 10.02 Assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La Cassa svizzera di compensazione di Ginevra e le rappresentanze svizzere all'estero (ambasciate e consolati) vi forniranno ulteriori informazioni e i moduli necessari. Rimborso dei contributi Se è cittadino/a di un Paese con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, può chiedere il rimborso dei contributi AVS dopo aver lasciato definitivamente la Svizzera. Eccezione Le convenzioni concluse tra la Svizzera ed i paesi seguenti prevedono, a determinate condizioni, il rimborso dei contributi: India, Australia, Cina, Corea del Sud, Uruguay e Filippine. Condizioni e diritto al rimborso Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla Cassa svizzera di compensazione di Ginevra
ALPS (Applicable Legislation Platform Switzerland)
ALPS è un’applicazione Web. Questa piattaforma elettronica comune permette alle imprese, ai lavoratori indipendenti, alle casse di compensazione AVS (CC) e all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di trattare le richieste di espatrio (distacco di breve/lunga durata, proroga di distacco e continuazione dell’assicurazione) per gli Stati contraenti e gli Stati membri dell’UE/AELS. Permette inoltre di trattare i casi di continuazione dell’assicurazione per gli Stati non contraenti e quelli di pluriattività sul territorio di Stati membri dell’UE/AELS per le persone assoggettate in Svizzera. Il datore di lavoro non sarà più informato in merito all'autorizzazione o al rifiuto per posta. L'attestazio-ne (ad es. PDA1, Certificate of Coverage, certificato di continuazione dell'assicurazione) o il rifiuto saranno registrati su ALPS. Il datore di lavoro ne sarà informato per e-mail, e potrà scaricare e stampare il documento. Per domande o ulteriori informazioni potete contattarci all'indirizzo beitraege@clutterak-banken.ch o allo 044 299 77 76.